Con l’inizio del nuovo anno anche la Naspi si prepara a cambiare con nuove regole che segnano drasticamente i rapporti con la disoccupazione.
Nel 2026 sono entrate in vigore importanti modifiche alla disciplina della NASpI, con l’obiettivo di contrastare comportamenti scorretti diffusi nelle cessazioni dei rapporti di lavoro. Le nuove regole hanno introdotto una vera stretta sull’accesso all’indennità di disoccupazione, con effetti che si estendono anche al 2026, incidendo su migliaia di lavoratori.
Una recente circolare INPS ha chiarito che esistono situazioni in cui, pur essendo formalmente presente un licenziamento, la NASpI non spetta comunque. Ciò accade quando la cessazione del rapporto deriva da “fatti concludenti”, cioè comportamenti volontari del lavoratore incompatibili con la prosecuzione dell’attività.
In quali condizioni la NASpI non è dovuta?
In questi casi, il licenziamento viene equiparato alle dimissioni volontarie, escludendo automaticamente il diritto all’indennità. La stretta nasce dalla necessità di arginare pratiche che, nel tempo, hanno favorito accordi di comodo tra datori di lavoro e dipendenti.

In questi casi la NASpI non è dovuta – 24minuti.it
Il datore di lavoro, infatti, non ha interesse a procedere con un licenziamento, perché ciò comporta il pagamento del ticket di licenziamento, che può raggiungere diverse migliaia di euro. Il lavoratore, invece, ha interesse a evitare le dimissioni volontarie, che impediscono l’accesso alla NASpI e comportano la perdita del sostegno economico.
Per anni si è diffuso un meccanismo elusivo, il dipendente si dimetteva, veniva assunto per poche settimane da un datore “compiacente” e, una volta cessato quel rapporto, otteneva la NASpI. Dal 2025 questa pratica non è più possibile, perché il rapporto successivo alle dimissioni deve durare almeno 13 settimane per ripristinare il diritto all’indennità.
La seconda novità riguarda i comportamenti del lavoratore che mirano a provocare il licenziamento per ottenere la NASpI senza presentare dimissioni. Alcuni dipendenti hanno adottato condotte come assenze ripetute e ingiustificate, con l’obiettivo di essere licenziati senza perdere il diritto all’indennità.
L’INPS ha chiarito che, quando il licenziamento deriva da comportamenti volontari e incompatibili con la prosecuzione del rapporto, esso è considerato “per fatto concludente”. In questa situazione, la cessazione è imputabile al lavoratore e la NASpI non spetta, anche se la forma giuridica è quella del licenziamento.
Perché ciò avvenga, il datore di lavoro deve indicare esplicitamente che il licenziamento è motivato da fatto concludente, documentando la condotta contestata. La durata delle assenze ingiustificate rilevante ai fini del licenziamento dipende dai contratti collettivi, ma in assenza di indicazioni specifiche vale la regola generale dei 15 giorni.
Superata questa soglia, il datore può procedere al licenziamento per fatto concludente, escludendo automaticamente il diritto alla NASpI. La stretta introdotta dal legislatore mira quindi a evitare abusi e a garantire che l’indennità sia riconosciuta solo nei casi di reale perdita involontaria del lavoro.








