Economia

Eredità, se un erede rinuncia che fine fa la sua parte? La legge è chiarissima: a chi spetta

Eredità, se un erede rinuncia che fine fa la sua parte?
Cosa fare se un erede rinuncia alla sua parte? - 24minuti.it

Parlare di eredità è sempre un problema, tra scartoffie e leggi poco chiare la prima reazione è quella di mettersi le mani ai capelli.

Quando un erede decide di rinunciare all’eredità, la sua quota non si disperde, perché il Codice Civile stabilisce un percorso preciso per ridistribuirla correttamente. La rinuncia è un atto formale che richiede una dichiarazione solenne davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale, con successiva iscrizione nel registro delle successioni.

La legge considera il rinunciante come se non fosse mai stato chiamato all’eredità, applicando un principio di retroattività che incide sulla devoluzione dei beni. Questo meccanismo si distingue nettamente dalla perdita del diritto per prescrizione, che non attiva le regole speciali della rinuncia e segue la normale delazione.

Cosa fare quando un erede rinuncia alla propria parte

La gestione della quota rinunciata dipende da un elemento fondamentale: se la successione è regolata da un testamento oppure dalla legge. Quando esiste un testamento, la priorità assoluta è rispettare la volontà del defunto, verificando innanzitutto l’eventuale presenza di una sostituzione ordinaria.

Eredità, se un erede rinuncia che fine fa la sua parte?

La legge è molto chiara riguardo alle regole da seguire in caso di rinuncia – 24minuti.it

Il testatore può infatti indicare un soggetto che subentra automaticamente nel caso in cui l’erede designato rinunci o muoia prima dell’apertura della successione. Se manca una sostituzione, si verifica la possibilità di applicare la rappresentazione, che consente ai discendenti del rinunciante di subentrare nella sua posizione ereditaria.

Questo meccanismo opera solo se il rinunciante è figlio, fratello o sorella del defunto, garantendo tutela ai discendenti diretti del chiamato. Se neppure la rappresentazione è possibile, si applica l’accrescimento nei casi in cui più eredi sono stati istituiti congiuntamente nello stesso testamento.

Nelle successioni senza testamento, la disciplina è regolata dall’articolo 522 del Codice Civile, che prevede come regola generale l’accrescimento. La quota rinunciata si distribuisce proporzionalmente tra gli altri coeredi dello stesso grado, aumentando automaticamente le loro rispettive porzioni ereditarie.

Questo meccanismo si arresta immediatamente se esistono i presupposti per la rappresentazione, che prevale sempre sull’accrescimento secondo la normativa vigente. La rappresentazione consente ai figli o ai nipoti del rinunciante di subentrare “nel luogo e nel grado” del loro ascendente, mantenendo la continuità familiare nella successione.

Il sistema garantisce che i discendenti diretti non vengano penalizzati dalla scelta del loro genitore o nonno di rinunciare all’eredità. Un caso particolare riguarda l’ipotesi in cui il rinunciante sia l’unico erede del suo grado e non abbia discendenti che possano subentrare.

In questa situazione non può operare l’accrescimento, perché non esistono coeredi con cui condividere la quota vacante. La legge stabilisce quindi che l’eredità si devolva ai successibili del grado successivo, come ascendenti o fratelli del defunto, saltando completamente il rinunciante.

Questo garantisce che il patrimonio trovi comunque un destinatario legittimo, evitando situazioni di incertezza o beni privi di titolare. La rinuncia, quindi, attiva un sistema ordinato e gerarchico che assicura una redistribuzione coerente con la volontà del defunto e con le norme vigenti.

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